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Sez. 3, Sentenza n. 974 del 27/03/1972 (Rv. 357269 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UN CREDITO AL PIGNORANTE - REVOCABILITA DEL RELATIVO PAGAMENTO - CONDIZIONI - COMPIMENTO NELL'ANNO ANTERIORE - TEMPO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357269-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UN CREDITO AL PIGNORANTE - REVOCABILITA DEL RELATIVO PAGAMENTO - CONDIZIONI - COMPIMENTO NELL'ANNO ANTERIORE - TEMPO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso il terzo, l'assegnazione di un credito spettante al debitore verso quest'ultimo, oggetto della revoca, ai sensi dell'art 67, secondo comma legge fallimentare, non e il provvedimento di assegnazione, ma il successivo e distinto atto costituito dal pagamento del credito assegnato. Pertanto tale pagamento e soggetto a revoca, se verificatosi nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se il provvedimento di assegnazione sia stato emanato e sia divenuto irrevocabile prima dell'inizio del periodo sospetto. (V 528'66, mass n 321061; 873'55; 385'47).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)