Sez. 1, Sentenza n. 254 del 22/01/1975 (Rv. 373460 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE DI CREDITO VERSO IL TERZO - PAGAMENTO DEL CREDITO - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE DI CREDITO VERSO IL TERZO - PAGAMENTO DEL CREDITO - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso terzo, l'assegnazione di un credito spettante, verso il terzo, al debitore, poi fallito, oggetto dell'Azione revocatoria, ai sensi dell'art 67, secondo comma, legge fallimentare, non e il provvedimento di assegnazione, ma il successivo e distinto atto costituito dal pagamento del credito assegnato; pertanto, tale pagamento e revocabile, se verificatosi nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se il provvedimento di assegnazione sia stato emanato e sia divenuto irrevocabile prima dell'inizio del periodo sospetto. (V 974/72, mass n 357265).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)