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Sez. L, Sentenza n. 1003 del 09/02/1984 (Rv. 433177 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI DELLE CATEGORIE AGRICOLE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - PORTATA - ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ PENSIONABILE DELL'ASSICURATO COLTIVATORE DIRETTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433177-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI DELLE CATEGORIE AGRICOLE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - PORTATA - ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ PENSIONABILE DELL'ASSICURATO COLTIVATORE DIRETTO - CRITERI.*

L'art. 22 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nell'equiparare i coltivatori diretti agli operai delle categorie agricole, ai fini dell'accertamento dello stato di Invalidità, ha soltanto determinato la misura della riduzione della capacità di guadagno rilevante per la concessione della pensione senza che, per effetto di tale equiparazione, perdono rilievo le specifiche condizioni soggettive degli appartenenti alle varie categorie, ai fini della valutazione della capacità di guadagno di costoro, con riferimento alle occupazioni confacenti alle loro attitudini. Pertanto, ove si tratti dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile dell'assicurato coltivatore diretto è necessario considerare non l'astratta categoria del coltivatore, bensì lo stesso assicurato singolarmente, quale unità lavorativa concretamente operante in un determinato ambiente, nonché le peculiari condizioni del suo lavoro autonomo per verificare se effettivamente sia possibile una delimitazione di esso rispetto alle dimensioni qualitative e quantitative della azienda agricola ed alla composizione della famiglia addetta alla coltivazione della terra, senza incidere con abnorme usura sulla residua capacità del soggetto in relazione al complesso morboso da cui si rivela affetto. (V 59/83, mass n 424853; (V 3730/81, mass n 414365).*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)