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Sez. L, Sentenza n. 59 del 05/01/1983 (Rv. 424853 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - CAPACITÀ DI GUADAGNO DI UNA COLTIVATRICE DIRETTA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424853-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - CAPACITÀ DI GUADAGNO DI UNA COLTIVATRICE DIRETTA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'art. 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nell'equiparare i coltivatori diretti agli operai delle categorie agricole, ai fini dell'accertamento dello stato d'Invalidità, ha soltanto determinato la misura della riduzione della capacità di guadagno rilevante per la concessione della pensione d'Invalidità, ma l'identità del parametro di commisurazione degli effetti dello stato invalidante sulla capacità di guadagno non comporta che le specifiche qualifiche nell'ambito delle categorie al detto fine equiparate, ed anche all'interno di ciascuna di esse, perdano la loro propria configurazione, in funzione della quale, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, deve essere esaminata e valutata la capacità di guadagno dell'istante. Pertanto, nel caso di richiesta della pensione d'Invalidità da parte di una coltivatrice diretta, la capacità di guadagno di costei deve essere valutata ed accertata in relazione alla sua qualifica professionale, alle mansioni in precedenza espletate, alle dimensioni ed all'orientamento colturale dell'azienda agricola ed alla composizione della famiglia colonica. (Conf 3730/81, mass n 414365, sulla prima parte; (Conf 1327/79, mass n 397591, sulla prima parte; (Conf 1327/79, mass n 397592, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)