Sez. 6, Sentenza n. 40743 del 23/06/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 268151 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Sentenza irrevocabile di assoluzione dal delitto di riciclaggio - Valutazione della stessa condotta ai fini del reato di concorso esterno in associazione mafiosa - Operatività del divieto - Esclusione.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La preclusione da "bis in idem" non impedisce di valutare una condotta, già giudicata con sentenza irrevocabile di assoluzione dal delitto di riciclaggio, ai fini della prova della diversa fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'indicato principio è a maggior ragione valido ove il giudizio liberatorio dalla accusa di riciclaggio si fondi non su motivi di merito, bensì sulla preclusione normativa prevista dall'art. 648-bis, comma primo, cod. pen., che impedisce la condanna dell'imputato che abbia concorso nel reato presupposto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)