Sez. 5, Sentenza n. 4840 del 07/11/1996 Cc. (dep. 14/01/1997) Rv. 206570 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Obbligo - "Per relationem" ad altra ordinanza in procedimento con l'imputato non ha partecipato - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
La disposizioni dell'art. 292 comma secondo lett. c) cod. proc. pen., come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995 n. 332, impone l'obbligo di motivazione, a tutela del fondamentale diritto di difesa, che non può essere assolto con il semplice riferimento ad altra ordinanza emessa in precedenza, nell'ambito di un procedimento cui l'attuale indagato non abbia partecipato. La motivazione "per relationem" è consentita, in materia di misure cautelari, qualora il giudice del riesame faccia riferimento al provvedimento impositivo - presupposto come conosciuto - che abbia dato luogo all'impugnazione, cioè all'interno del procedimento "de libertate". Per contro, qualora l'indagato sia rimasto estraneo al procedimento, neppure basterebbe la notifica del provvedimento per supplire alla carenza della legale presunzione di conoscenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)