diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2147 del 05/05/1997 Cc. (dep. 30/08/1997) Rv. 208562 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" ad atti di polizia giudiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208562-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In materia di misure cautelari l'obbligo di una motivazione organica, anche se sintetica ed essenziale, non è adempiuto con la cosidetta motivazione "per relationem" -generalmente legittima- qualora essa si traduca nel riferimento ad atti non conosciuti e non conoscibili dalle parti, che non sono in grado conseguentemente di esercitare in concreto il diritto di difesa, e dal giudice sovraordinato, che non avendo contezza dell'atto, frequentemente neppure inserito nel fascicolo processuale, non è posto nelle condizioni di svolgere il sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la motivazione della misura si basava su un generico riferimento alla "comunicazione di notizia di reato" e ad una "annotazione", non allegate agli atti e ritenute perciò dalla Corte prive di contenuto concreto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)