Sez. U, Sentenza n. 919 del 26/11/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 226488 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Procedimento - Provvedimento conclusivo - Motivazione - Generico rinvio al provvedimento impugnato - Legittimità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato, giacché in tale procedimento la motivazione "per relationem" può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento. (Fattispecie relativa a giudizio di riesame di ordinanza di custodia cautelare, il provvedimento reso all'esito del quale si era limitato ad affermare in modo apodittico, a fronte di puntuali censure mosse dall'indagato, l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e a giustificare la misura coercitiva con il semplice richiamo all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)