Sez. L, Sentenza n. 1276 del 19/02/1983 (Rv. 426058 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA AL LORO CONSEGUIMENTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULL'ISTITUTO - CERTIFICATO MEDICO ALLEGATO DALLO ASSICURATO ALLA DENUNCIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA AL LORO CONSEGUIMENTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULL'ISTITUTO - CERTIFICATO MEDICO ALLEGATO DALLO ASSICURATO ALLA DENUNCIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 112 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale conseguente alla sentenza n. 116 dell'8 luglio 1969 della Corte costituzionale) l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili, alla cui dimostrazione è tenuto l'istituto, che eccepisce la prescrizione, con un valido accertamento tecnico obiettivo, senza che tale Onere possa ritenersi soddisfatto con il conforto della data o del contenuto del certificato medico allegato dall'assicurato alla denuncia a prova del momento di insorgenza dell'Invalidità indennizzabile. (V 5192/82, mass n 423047; (V 5192/82, mass n 423048; (Conf 1154/82, mass n 419036).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)