Sez. L, Sentenza n. 5192 del 09/10/1982 (Rv. 423047 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
A norma del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969), la prescrizione triennale dell'Azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative per inabilità permanente derivante da malattia professionale comincia a decorrere non più dal giorno della manifestazione della malattia stessa - da individuarsi in uno degli eventi indicati dall'art. 135 del d.P.R. citato - ma dal momento in cui l'inabilità ha superato il limite minimo dell'indennizzabilità. (Conf 1154/82, mass n 419036; (Conf 2077/81, mass n 412795 prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)