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Sez. 1, Sentenza n. 4369 del 03/07/1986 (Rv. 447132 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DELLA IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI CEE - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1986-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447132-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DELLA IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI CEE - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 COD. CIV..*

Con riguardo all'Azione di ripetizione di Tributi doganali indebitamente versati all'atto dell'importazione di merci, in violazione della disciplina della CEE, l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con riferimento retroattivo anche a pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, e con immediata applicabilità pure nei giudizi ancora in corso sulla spettanza del rimborso, subordina il rimborso stesso alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, si pone in contrasto con le norme dell'ordinamento comunitario ed i principi posti dalla Corte di giustizia della CEE in Sede di interpretazione delle norme medesime (sent. Del 10 luglio 1980 in cause nn. 811 ed 826'79 e sent. Del 9 novembre 1983 in causa 199'82), in quanto viene ad incidere sulla stessa possibilità di far valere in giudizio il diritto alla ripetizione, così pregiudicandone la tutela giurisdizionale, per effetto di tale contrasto, il giudice nazionale, alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170'84 e n. 113'85, deve prescindere dalla norma interna incompatibile, unitariamente intesa (senza possibilità cioè di scindere, data la loro indivisibilità, il precetto relativo alla mancata traslazione da quello attinente al regime della prova), e deve fare applicazione della disciplina comunitaria, richiamante l'art. 2033 cod. civ., tenendo conto che tale ultima norma configura l'indebito indipendentemente dalla circostanza che il "solvens" abbia eventualmente trasferito su altri il relativo Onere. (Conf 2717/86, mass n 445762; (Conf 2145/86, mass n 445330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)