Sez. 1, Sentenza n. 2345 del 17/05/1989 (Rv. 462774 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TRIBUTI VERSATI IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA - RIPETIZIONE DI INDEBITO - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - DISAPPLICAZIONE - ART. 2033 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TRIBUTI VERSATI IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA - RIPETIZIONE DI INDEBITO - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - DISAPPLICAZIONE - ART. 2033 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*
Con riguardo all'Azione di ripetizione di Tributi doganali indebitamente pagati in violazione della disciplina comunitaria, le regole fissate dall'art. 2033 cod. civ. non trovano deroga nell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale subordina il rimborso alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, posto che la contrarietà di tale norma con l'ordinamento della CEE comporta la disapplicazione della norma medesima, unitariamente intesa, senza possibilità di scindere il precetto inerente alla mancata traslazione da quello attinente al regime della prova. (Conf 4369/86, mass n 447132; (Conf 2717/86, mass n 445762; (Conf 2145/86, mass n 445330).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)