diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 13/07/1979 (Rv. 400594 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - PLURALITA DI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI AVENTI AD OGGETTO UN MEDESIMO NEGOZIO O RAPPORTO GIURIDICO - DECISIONE DI UNO DI ESSI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COMUNE A TUTTE LE CAUSE E COSTITUENTE LA LOGICA PREMESSA DELLA STATUIZIONE - RIESAME DELLA QUESTIONE NELLE ALTRE CAUSE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400594-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - PLURALITA DI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI AVENTI AD OGGETTO UN MEDESIMO NEGOZIO O RAPPORTO GIURIDICO - DECISIONE DI UNO DI ESSI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COMUNE A TUTTE LE CAUSE E COSTITUENTE LA LOGICA PREMESSA DELLA STATUIZIONE - RIESAME DELLA QUESTIONE NELLE ALTRE CAUSE - INAMMISSIBILITA.*

Quando due giudizi fra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che decidono su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, e che abbiano costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto. (V 2471/77, mass n 386181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)