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Sez. 3, Sentenza n. 5432 del 20/08/1983 (Rv. 430352 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE AD OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREZZO CORRISPOSTO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA FITTIZIA MAGGIORAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE - RIGETTO DI TALE DOMANDA - PROPOSIZIONE DI ULTERIORE DOMANDA, IN BASE ALLO IDENTICO PRESUPPOSTO, DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN MISURA PARI ALLA DIFFERENZA TRA LE DUE SOMME - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430352-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONE DI FATTO O DI DIRITTO COSTITUENTE LA PREMESSA O IL FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO DELLA DECISIONE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN ALTRO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI ED AVENTE AD OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - PRECLUSIONE - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREZZO CORRISPOSTO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA FITTIZIA MAGGIORAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE - RIGETTO DI TALE DOMANDA - PROPOSIZIONE DI ULTERIORE DOMANDA, IN BASE ALLO IDENTICO PRESUPPOSTO, DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN MISURA PARI ALLA DIFFERENZA TRA LE DUE SOMME - PRECLUSIONE.*

Nell'ipotesi di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto un medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione (con sentenza passata in giudicato) di una questione di fatto o di diritto che costituisce la premessa o il fondamento logico-giuridico della decisione di uno di essi, impedisce il riesame, nell'altro processo, dello stesso punto giĆ  accertato o risolto, anche quando se ne vogliano far derivare conseguenze diverse. Pertanto, qualora sia stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la domanda di chi ha esercitato il diritto di prelazione, diretta alla riduzione del prezzo corrisposto e fondata sulla fittizia maggiorazione da parte del concedente del prezzo stesso, resta preclusa la successiva domanda con la quale il medesimo affittuario - in base all'identico presupposto - miri a conseguire il risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra le due somme. (V 3281/81, mass n 413858; (V 974/80, mass n 404412; (V 6400/79, mass n 403131; (V 4090/79, mass n 400594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)