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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24702 del 05/11/2020 (Rv. 659766 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione - Ricorso al prefetto - Conferma dell'accertamento - Emanazione dell'ordinanza-ingiunzione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659766-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)