Sez. 2, Sentenza n. 22397 del 22/10/2009 (Rv. 610629 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione - Efficacia di titolo esecutivo - Condizioni e limiti - Iscrizione a ruolo del relativo importo nonostante tempestivo ricorso al prefetto - Conseguenza - Opposizione alla cartella esattoriale - Ammissibilità - Termini - Dalla notificazione della cartella esattoriale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, quando sia stato contestato nell'immediatezza del fatto oppure notificato ai sensi dell'art. 201 cod. strada, acquista l'efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, solo una volta che sia spirato il termine per l'esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, per proporre ricorso al prefetto od opposizione dinanzi al giudice di pace. Ne consegue che, ove avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto, alcuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione e, se ciò accada, l'interessato può proporre avverso la cartella esattoriale l'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel termine decorrente dalla data della notifica di detta cartella.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)