Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 03/03/1999 (Rv. 523792 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso avverso decisione della Commissione Tributaria Centrale - Notifica nel domicilio eletto in sede di ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado - Ritualità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, in difetto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza devesi ritenere rituale, in virtù del coordinato disposto degli artt 330 cod. proc. civ. e 32 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la notifica del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale, eseguita nel domicilio eletto dal contribuente in sede di ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, con permanenza dell'efficacia di tale domiciliazione nel giudizio svoltosi davanti alla Commissione Tributaria Centrale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)