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Sez. 5, Sentenza n. 10055 del 01/08/2000 (Rv. 539004 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso per Cassazione - Notifica - Presso il domicilio eletto dal contribuente in sede di giudizio di primo grado - Ritualità - Anche nel caso di successiva contumacia del contribuente in sede di giudizio di secondo grado.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539004-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Nel contenzioso tributario, sia alla luce della disciplina dell'art. 32 bis, comma secondo del d.P.R. n. 636/72 - introdotto dall'art. 20 del d.P.R. n. 239 del 1981 - che a quella di cui all'art. 27, comma secondo del successivo D.Lgs. n. 546/92, l'elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio. Da ciò consegue la ritualità della stessa notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto in sede di ricorso originario proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell'ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace in sede del successivo giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)