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Sez. 5, Sentenza n. 2882 del 06/02/2009 (Rv. 606464 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Ricorso per cassazione - Notifica - Presso il domicilio eletto dal contribuente nel ricorso di primo grado - Ritualità - Contumacia del contribuente nel giudizio di secondo grado - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606464-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Nel contenzioso tributario, alla luce della disciplina dell'art. 17, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio. Da ciò consegue la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell'ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)