diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3029 del 12/08/1976 (Rv. 381801 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - CONDIZIONI - LIMITI - COLPEVOLE MANCATO ACCERTAMENTO DELLA REALTA - SISTEMA LEGALE DI PUBBLICITA - SOCIETA DI CAPITALI - POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381801-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - CONDIZIONI - LIMITI - COLPEVOLE MANCATO ACCERTAMENTO DELLA REALTA - SISTEMA LEGALE DI PUBBLICITA - SOCIETA DI CAPITALI - POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI - FATTISPECIE.*

Il principio dell'affidamento o della apparenza giuridica - il quale postula il concorso di due condizioni: a) uno stato di fatto apparente non corrispondente all'effettiva situazione giuridica; b) il convincimento dei terzi, derivante da errore scusabile e come tale immune da colpa, che lo stato di fatto apparente rispecchi la realta giuridica - non puo essere invocato da chi versi in colpa per avere omesso di accertare, in contrasto con la legge e con le regole di comune prudenza, l'effettiva realta delle cose. Cio, in particolare, si verifica allorche la legge riconosce valore costitutivo, probatorio o anche di semplice notizia ad un dato sistema di pubblicita, diretto a rendere nota ai terzi una determinata situazione giuridica, come accade in tema di poteri deliberativi degli organi di societa di capitali regolarmente costituite. (nella specie il SC con riferimento alle norme di cui agli artt 2298, 2384, 2516 cod civ nel testo originario, ha escluso che il professionista, il quale chiedeva il pagamento dell'onorario in base a contratto di prestazione d'opera concluso con il Presidente di una cooperativa, potesse invocare il principio dell'affidamento circa i poteri deliberativi di tale organo, potendo accertarne le limitazioni in base allo statuto sociale regolarmente pubblicato). (V 3510/71, mass n 355154; (V 2262/69, mass n 341641; (V 1142/68, mass n 332621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)