Sez. U, Sentenza n. 3317 del 31/05/1984 (Rv. 435349 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - ORDINANZA DI QUESTA CORTE DICHIARATIVA DELLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - ORDINANZA DI QUESTA CORTE DICHIARATIVA DELLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza, con la quale la Corte dei conti, in Sede giurisdizionale, ritenga rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, trasmettendo gli Atti alla Corte costituzionale, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, con la sospensione del giudizio in corso, e dell'esecuzione di propria precedente statuizione, configura un provvedimento strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nemmeno quando si ponga in discussione il potere stesso di quel giudice di disporre la rimessione di detta questione alla Corte costituzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)