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Sez. U, Sentenza n. 25837 del 11/12/2007 (Rv. 600828 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA | Criteri di identificazione - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale - Affermazione preliminare della propria giurisdizione - Natura decisoria "in parte qua" - Sentenza non definitiva sulla giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - RIcorribilità immediata o con riserva ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600828-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA

Posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), al provvedimento del giudice, il quale - nel delibare come rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma che è tenuto ad applicare, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso - affermi, altresì, la propria giurisdizione nella materia controversa, va riconosciuta, per questa parte, natura non già di ordinanza (priva di carattere decisorio e, dunque, non impugnabile, qual è appunto quella con cui viene proposto l'incidente di costituzionalità), bensì di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 361 cod. proc. civ., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)