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Sez. 6, Sentenza n. 14906 del 03/02/2010 Ud. (dep. 19/04/2010) Rv. 247022 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Stato di bisogno del minore - Prestazione dei mezzi da parte di uno dei genitori e d'altri familiari in via sussidiaria - Irrilevanza - Reato a carico dell'altro genitore - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247022-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inidoneo a garantire le esigenze primarie vita l'importo - pari a circa 500 euro - versato dall'imputato alla figlia minore rispetto a quello imposto dal giudice civile - pari a 1000 euro -, tenuto conto delle concrete possibilità economiche dell'obbligato, titolare di due studi odontoiatrici e valutata l'irrilevanza della situazione economica dell'altro genitore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)