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Sez. 6, Sentenza n. 57 del 12/11/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 222972 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Omessa prestazione da parte di uno dei genitori - Prestazione da parte dell'altro - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.570, comma 2, n.2, cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222972-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.570, comma 2, n.2, cod. pen., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esenta in alcun modo l'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)