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Sez. 6, Sentenza n. 2959 del 15/10/1998 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 213565 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Tribunale ordinario - Ufficio formato da più sezioni - Provvedimento del presidente di assegnazione di procedimento in base a criteri diversi da quelli predeterminati dallo stesso presidente - Violazione del principio del giudice naturale - Esclusione - Conseguenze - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213565-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ

Il concetto di giudice naturale va rapportato al giudice competente per materia e per territorio, cioè al giudice precostituito per legge, non anche, ove si tratti di uffici giudiziari formati da più sezioni, a una determinata sezione o a un determinato collegio composto da individuati magistrati. (Nella specie, in base ai criteri determinati dal presidente del tribunale, il procedimento avrebbe dovuto essere assegnato a sezione diversa da quella cui era stato assegnato. La Corte suprema ha ritenuto che il provvedimento presidenziale di assegnazione dei processi alle sezioni, in quanto atto amministrativo interno, non determini una competenza funzionale esclusiva).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)