Sez. 6, Sentenza n. 24077 del 10/05/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219536 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Ordinamento giudiziario - Applicazione del giudice - Tabelle di cui all'art.7 bis - Inosservanza - Nullità per difetto di capacità del giudice - Questione di legittimità costituzionale dell'art.33, comma 2, cod.proc.pen. - Contrasto con gli artt.25 e 111 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI
In tema di capacità del giudice, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt.25 e 110 della Costituzione, dell'art.33, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che la violazione delle disposizioni tabellari per l'applicazione del giudice all'ufficio giudiziario comporti la mancanza di capacità del giudice stesso e la conseguente nullità degli atti, dal momento che, in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.419 del 14 dicembre 1998, le disposizioni relative all'assegnazione dei giudici agli uffici e alle sezioni non concorrono a determinare la capacità del giudice e che il principio del giudice naturale trova adeguata garanzia nelle disposizioni dell'Ordinamento giudiziario e nei rimedi che ad esso si ricollegano.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)