Sez. 6, Sentenza n. 49111 del 24/09/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227663 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Ricusazione - Modalità di distribuzione delle istanze - Assegnazione ad un unica sezione della corte di appello - Incidenza sulla capacità del giudice - Nullità - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ
Le modalità di distribuzione, all'interno dell'ufficio giudiziario, dei procedimenti incidentali per la decisione sulle dichiarazioni di ricusazione delle parti non possono dare luogo a questioni di nullità collegate alla capacità del giudice, in quanto, ai sensi dell'art. 33 comma secondo cod. proc. pen., l'assegnazione dei processi alle singole sezioni è attività di carattere amministrativo, funzionale alle esigenze organizzative dell'ufficio (nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato lamentava che le decisioni sulle dichiarazioni di ricusazione venivano prese sempre da una stessa sezione delle corte di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)