Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni
Testo vigente
Art. 12
1. Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sara' mai permessa la coltura agraria.
2. Ogni pascolo sara' rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto eta' ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.
3. Cessata la necessita', del divieto, sara' gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.
4. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.
5. Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, e in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.
6. Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o piu' contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, puo' autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennita', ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.
Art. 13
1. I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
2. In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:
a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;
b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
3. I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.
4. Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.
5. I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilita', franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.
Art. 14
1. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 12, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto e per 15 quando si tratti di boschi cedui.
2. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione nelle provincie nelle quali non e' stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sara' fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.
3. L'esenzione dalla sovraimposta comunale non potra' mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovraimposta medesima nei singoli comuni.
4. Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, conprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformita' del relativo piano di coltura.
5. L'ispettore forestale competente del ripartimento e' tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.
Art. 15
1. Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, i Ministeri dei lavori pubblici, di agricoltura industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facolta' di eseguire direttamente le opere si idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.
2. Eguale concessione potra' essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonche' al Consorzio degli enti e dei proprietari interessati.
3. Lo Stato rimborsera' le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sara' aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.
5. Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dell'ufficio del genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualita' convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sara' corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella delle emissione del decreto di rimborso.
Art. 16
1. Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'articolo 1, e la limitazione, dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.
Art. 17
1. Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sara' entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.
2. Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo 15 della presente legge, la quale avra' applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.
3. Nulla e' mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, istituitisi in base all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.
Art. 18
1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennita', premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sara' inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.
Art. 19
1. I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella C e nell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.
2. Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'articolo 6 comma a) della legge suddetta, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.
Titolo II. Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 26 GENNAIO 1919, N. 86, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
Art. 21
1. La commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.
2. Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per (TESTO ILLEGGILE) le rispettive competenze dei corpi Reali del genio civile e delle foreste.
3. Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o piu' dei loro componenti, i quali potranno costituire commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionera' una commissione locale, quella istituita dall'articolo 57 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del genio civile che fanno parte della commissione centrale, da questa all'uopo delegato.
4. La commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali e di bonificazione eseguite in virtu' delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Titolo III. Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.
Art. 22
1. Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:
«Art. 2. - Dopo il 2° comma e' aggiunto il seguente:»
«Spetta pure all'autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.»
«Art. 3. - Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.»
«Art. 4. - Al primo comma sono sostituiti i seguenti:»
«Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato»
«Art. 5. - Appartengono alla seconda categoria:»
«a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.»
«b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.»
«Nessuna opera potra' essere dichiarata di questa categoria se non per legge.»
«Art. 6. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:
«Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.»
«Art. 7. - Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
«a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;»
«b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia;»
«c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene od all'agricoltura.
«Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale, sentita la commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»
«Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.
Scaduti i detti due mesi si intendera' che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.»
«Art. 8. - Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge.
Le spese occorrenti vanno ripartite:»
«a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;»
«b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;»
«c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;»
«d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.»
«Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»
«La manutenzione successiva e' a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma.»
«Art. 9. - Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:»
«a) dei fiumi e torrenti;»
«b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;»
«Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.»
«Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.»
«In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.»
«Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.»
«In eguale misura dovranno concorrere i comuni.»
«Lo Stato potra' concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.»
«In questo caso la misura del concorso governativo non potra' superare il terzo della spesa complessiva.»
Art. 10. - Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.»
«Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorieta' con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.»
«Art. 11. - Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potra' accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293.»
«Art. 12. - Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:»
«Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.»
«Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono pero' chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.»
«Art. 14. - Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre e' riservata alla autorita' governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.»
«Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.»
«L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorita' competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilita'.»
«Art. 15. - Il Ministero dei lavori pubblici potra' consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.»
«Art. 18. - A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.»
«Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.»
«Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superfice dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.»
«La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati e' fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12.»
«Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in piu' classi a ciascuna delle quali e' assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, e' fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.»
«I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti, del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati piu' vicini assimilabili.»
«Art. 21. - Vi e' aggiunto il seguente comma:»
«Del provvedimento prefettizio sara' data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.»
«Art. 22. - E' aggiunto il seguente comma:»
«Il termine perentorio pel ricorso e' di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo.»
«Art. 30 - Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sara' determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa.»
«L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si fara' colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.»
«Art. 31. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:»
«Il Governo promuovera' le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria.»
«Art. 38. - Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'articolo 44.»
«Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.»
«Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sara' affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilera' lo statuto consorziale ed esaminera' i reclami presentati nel periodo suddetto.»
«Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge.»
«Art. 39. - Della accordata o negata omologazione sara' data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potra' presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale decidera' definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.»
«Art. 41. - Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sara' provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sara' pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»
«Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potra', sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e cio' in relazione alle loro condizioni finanziarie.»
«In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.»
«Art. 44. - Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sara' fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionera' come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.»
«Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.»
«Art. 45. - Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35.»
«Art. 53. - Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potra', sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facolta' di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.»
«Eguale concessione potra' essere data al comune od ai comuni interessati nonche' al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.»
«Lo Stato paghera' la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui e' affidata la vigilanza delle opere.»
«Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sara' aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.»
«Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso.»
«Art. 54. - La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purche' prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.»
Art. 96. - E' aggiunto in fine il seguente comma:»
«n) lo stabilimento di molini natanti.»
Art. 23
1. Sono soppressi l'articolo 19, l'ultimo comma dell'articolo 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma lettera f) dell'articolo 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.
Art. 24
1. Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facolta' di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.
2. La restituzione sara' fatta in tante annualita' quanti sono gli esercizi finanziari nei quali e' ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.
3. Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualita' le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.
Art. 25
1. Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommita' arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.
2. Se a tale obbligo non verra' ottemperato neppure dopo intimazione, potra' l'autorita' governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.
3. Il prefetto provvedera' al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di piu' contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Art. 26
1. Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.
2. Alle provincie puo' essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.
3. Uguale facolta' puo' concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.
Art. 27
1. Per le opere idrauliche di 3ª categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero gia' state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sara' in facolta' degli enti che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.
2. In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sara' ripartita a norma dell'articolo 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.
3. L'esecuzione sara' poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle dei bacini montani.
Art. 28
1. I molini natanti, esistenti in pubblici corsi d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.
2. Ove siavi luogo a pagamento d'indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 29
1. Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sara' provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II nonche' di quelle dei titoli VI e VII.
Titolo IV. Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.
Art. 30
1. I progetti tecnici di cui all'articolo 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195) oltre quanto e' prescritto in detto articolo alle lettere a, b, e c, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.
Art. 31
1. Negli anzidetti progetti tecnici potra' anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.
2. Pero' la spesa necessaria per la loro esecuzione non sara' compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.
3. I comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.
4. Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrispondera' alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.
5. Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verra' concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista d'acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.
6. I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facolta' si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.
7. La facolta' e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverra' obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verra' fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurera' in un capitolo a se' fra le entrate del comune.
8. Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 32
1. I consorzi gia' costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o piu' comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.