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Sez. 3, Sentenza n. 6167 del 22/03/2005 (Rv. 581420 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Vendita non seguita dall'annotazione al PRA - Pagamento da parte del soggetto risultante proprietario dal PRA - Rivalsa nei confronti dell'effettivo proprietario - Ammissibilità - Anche nel caso di ulteriore vendita successiva.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581420-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE

In tema di tassa prevista, per effetto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, dai commi da trentaduesimo a sessantesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, il soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma trentaduesimo, colui che risulta proprietario dal PRA; conseguentemente, in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha l'obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere dall'acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo l'eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il primo compratore può agire in rivalsa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)