Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 30/05/1969 (Rv. 341094 - 01)
MUTUO - RESTITUZIONE - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU UN CONTRATTO DI MUTUO - ONERE DELLA PROVA DELL'ATTORE - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL TITOLO DEL VERSAMENTO - ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
MUTUO - RESTITUZIONE - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU UN CONTRATTO DI MUTUO - ONERE DELLA PROVA DELL'ATTORE - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL TITOLO DEL VERSAMENTO - ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
L'attore, il quale fonda la sua domanda su un contratto di mutuo, e tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto, e cioe non solo la consegna della somma, ma anche il titolo della consegna, e quindi l'Obbligo dell'accipiens di restituire la somma stessa ne la contestazione circa la causale del versamento si tramuta in eccezione in senso sostanziale, si da investire l'Onere della prova, giacche il negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o Estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorche il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata anche in tal caso, quindi, rimane fermo l'Onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata o insufficiente dimostrazione. (Conf. 660-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)