Sez. 3, Sentenza n. 4150 del 26/06/1981 (Rv. 414822 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RICEVIMENTO DELLA COSA E DEDUZIONE DA PARTE DELLO STESSO DI UNA DIVERSA RAGIONE DELLA DAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE E CONSEGUENTE INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RICEVIMENTO DELLA COSA E DEDUZIONE DA PARTE DELLO STESSO DI UNA DIVERSA RAGIONE DELLA DAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE E CONSEGUENTE INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
L'attore, il quale chiede la restituzione di una somma che afferma avere data a mutuo, e tenuto a dimostrare sia l'avvenuta consegna del danaro, sia che essa e stata effettuata per un titolo che implichi l'Obbligo della restituzione; con la conseguenza che l'Onere della prova del fatto costitutivo puo dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi, senza che la contestazione del convenuto il quale, riconoscendo di avere ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa, si tramuti in eccezione in senso sostanziale, si da invertire l'Onere della prova. (Conf 267/77, mass n 383797; (Conf 1936/69, mass n 341094; (Conf 660/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)