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Sez. 3 - , Sentenza n. 51219 del 07/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 277901 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato paesaggistico – Art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 - Lavori eseguiti in base ad autorizzazione illegittima - Configurabilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277901-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

Il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è configurabile sia nel caso in cui siano eseguiti lavori di qualsiasi genere su beni sottoposti a tutela paesaggistica senza autorizzazione, sia quando sia stata rilasciata una autorizzazione paesaggistica illegittima, perché consente la realizzazione di opere che determinano un volume superiore a quello consentito dalla disciplina urbanistica. (Fattispecie relativa alla costruzione di un immobile in una zona di particolare pregio ambientale e, pertanto, dichiarata di notevole interesse pubblico, utilizzando volumetrie di altri fondi distanti alcuni chilometri e non accorpabili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)