Sez. 3 - , Sentenza n. 37475 del 13/06/2019 Cc. (dep. 10/09/2019) Rv. 277672 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reato ex art. 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 - Costruzione in forza di permesso di costruire successivamente revocato o annullato – Sufficienza ai fini dell'integrazione – Esclusione - Accertamento dell'originaria illegittimità del titolo - Necessità.
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Ai fini della configurabilità del reato di esecuzione di lavori "sine titulo" di cui all'art. 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, non può ritenersi sufficiente che il permesso di costruire in base al quale sono state realizzate le opere sia stato successivamente revocato o annullato, in sede amministrativa o giurisdizionale, dovendosi invece accertare se quel titolo fosse già in origine illegittimo per il contrasto con la disciplina normativa e di pianificazione del territorio. (In motivazione, la Corte ha ribadito che la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire, pur non costituendo una condizione essenziale perché sia integrato il reato sul piano oggettivo, rappresenta un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)