Sez. 3, Sentenza n. 38856 del 04/12/2017 Cc. (dep. 23/08/2018) Rv. 273703 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 - Autorizzazione paesaggistica - Poteri di verifica della legittimità da parte del giudice penale - Sussistenza - Disapplicazione dell'atto amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di reati paesaggistici, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità della autorizzazione paesaggistica, senza che ciò comporti l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, riguardando il suo esame solo l'integrazione o meno della fattispecie penale con riferimento all'interesse sostanziale tutelato.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)