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Sez. L - , Ordinanza n. 14574 del 12/06/2017 (Rv. 644684 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Previdenza - Sgravi contributivi per assunzioni con contratti di formazione lavoro - Disciplina restrittiva del diritto dell’Unione Europea - Regola “de minimis” - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644684-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

In tema di sgravi contributivi fruiti per assunzioni con contratti di formazione lavoro, la regola "de minimis" costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva contenuta nel trattato CE è inapplicabile; ne consegue che le specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)