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Sez. 5, Sentenza n. 11228 del 20/05/2011 (Rv. 618180 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuti c.d. "de minimis" - Compatibilità con il Trattato Ue - Superamento della soglia - Riacquisto del pieno vigore della disciplina del divieto degli aiuti di Stato - Conseguenze - Recupero dell'intera somma - Necessità.
Stato
decisa il 2011-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618180-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, con riguardo al regime degli aiuti "de minimis" che, proprio perché tali, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato e, quindi, sono compatibili con l'art. 87 (ora 107) del Trattato istitutivo della Ue, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento n. 2001/69/CE.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69 art. 2, Decisione Commissione CEE 04/02/2002 num. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)