Sez. 2, Sentenza n. 1016 del 07/02/1983 (Rv. 425783 - 01)
APPALTO - (APPALTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - ACTIO QUANTI MINORIS - GARANZIA DELL'APPALTATORE - CONFIGURAZIONE - ESPLICAZIONE DELLA COMUNE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO - MISURE ALTERNATIVE - RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREZZO AD ELIMINAZIONE DELLE CARENZE A SPESE E CURA DELL'APPALTATORE - CONSEGUENZE - DOMANDA DEL COMMITTENTE DI CONDANNA DELLO APPALTATORE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA NECESSARIA PER ELIMINARE I VIZI DELL'OPERA - QUALIFICAZIONE COME ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PREZZO.*
APPALTO - (APPALTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - ACTIO QUANTI MINORIS - GARANZIA DELL'APPALTATORE - CONFIGURAZIONE - ESPLICAZIONE DELLA COMUNE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO - MISURE ALTERNATIVE - RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREZZO AD ELIMINAZIONE DELLE CARENZE A SPESE E CURA DELL'APPALTATORE - CONSEGUENZE - DOMANDA DEL COMMITTENTE DI CONDANNA DELLO APPALTATORE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA NECESSARIA PER ELIMINARE I VIZI DELL'OPERA - QUALIFICAZIONE COME ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PREZZO.*
La garanzia dell'appaltatore per le difformità ed i vizi della opera si configura, non come una garanzia in senso tecnico, ma come una esplicazione particolare della comune responsabilità per inadempimento, attuabile con la riduzione proporzionale del prezzo o con l'eliminazione delle carenze a spese dell'appaltatore, la quale, secondo l'alternativa della legge, comporta per quest'ultimo l'Obbligo di procedere direttamente ai lavori di correzione e riparazione, senza ulteriore compenso, restandone quindi escluso l'onore di rimborsare al committente le spese di rifacimento. Consegue che la domanda del committente di condanna dell'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera non costituisce una mera modalità esecutiva della richiesta di eliminazione dei vizi bensì si inquadra nell'ambito dell'Obbligo di riduzione del prezzo, assumendo il riferimento ai vizi funzione parametrica della somma all'uopo richiesta. (V 432/80, mass n 403800; (V 1264/79, mass n 397495; (V 965/75, mass n 374364; (V 2430/66, mass n 324709).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)