Sez. 3, Sentenza n. 3959 del 14/06/1986 (Rv. 446781 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA CONTRO PIÙ CONVENUTI IN SITUAZIONE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE EDITO - ECCEZIONE PROPOSTA DA UNO SOLTANTO DEI CONVENUTI - INEFFICACIA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA CONTRO PIÙ CONVENUTI IN SITUAZIONE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE EDITO - ECCEZIONE PROPOSTA DA UNO SOLTANTO DEI CONVENUTI - INEFFICACIA.*
Nella controversia promossa contro più convenuti, in situazione di litisconsorzio necessario, come nel caso di Azione risarcitoria, per danni derivanti da incidente stradale, proposta a norma dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 contro il responsabile assicurato ed il suo assicuratore, la contestazione della Competenza per territorio del giudice adito, vertendosi in tema di Competenza derogabile, postula che la relativa eccezione sia tempestivamente sollevata da tutti i convenuti, restando in proposito inefficace l'eccezione di uno soltanto di essi, ancorché in contumacia dell'altro. (V 5595/83, mass n 430533; (V 255/79, mass n 396320).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)