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Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 07/04/1995 (Rv. 491689 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia promossa contro più convenuti in situazione di litisconsorzio necessario - Contestazione della competenza per territorio del giudice adito - Eccezione proposta da uno soltanto dei convenuti - Inefficacia.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491689-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Nell'ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità della competenza "ratione loci" del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione, nonché del carattere inscindibile della causa. Pertanto, nell'azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicurato e del responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vincoli a motore e dei natanti, configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei convenuti (nella specie, la società assicuratrice), nella contumacia dell'altro, resta inoperante dato il carattere inscindibile della detta competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)