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Sez. 3, Sentenza n. 4242 del 03/05/1994 (Rv. 486450 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Ritardo conseguente a permanenza nel godimento della cosa di persone diverse dal conduttore - Prova liberatoria di quest'ultimo in ordine alla responsabilità per inadempimento - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486450-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Nel caso in cui la prestazione di restituzione della cosa locata, prevista dall'art. 1591 cod. civ., non si verifichi in quanto nel godimento della cosa rimangono, dopo la cessazione del rapporto, persone diverse dal conduttore, perché quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria dalla responsabilità per inadempimento, a norma dell'art. 1218 cod. civ., occorre che si accerti che dette persone sia siano immesse nel godimento senza che nell'immissione sia intervenuto il comportamento del conduttore, oppure che questi abbia esercito diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenerne l'estromissione, senza raggiungere il risultato richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)