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Sez. L, Sentenza n. 6557 del 10/06/1995 (Rv. 492786 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Sufficienza - Condizione - Fattispecie relativa a transazione tra datori di lavoro e dipendenti con pagamento di "somme nette" a titolo risarcitorio e di transazione novativa, e successiva richiesta di pagamento di contributi da parte dell'I.N.P.S..
Stato
decisa il 1995-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492786-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione del contratto, il principio secondo cui la comune intenzione delle parti va ricostruita collegando e raffrontando fra loro le diverse frasi e parole da esse adoperate, non limitandosi ad una considerazione atomistica delle singole espressioni, non esclude che al contratto possa essere attribuito un significato conforme a quello letterale dell'espressione adoperata dai contraenti per definire l'oggetto della prestazione, qualora tale significato, univoco nel linguaggio comune come in quello giuridico-economico, si armonizzi con lo scopo perseguito dalle parti mediante la suddetta prestazione e non contrasti con il senso di altre espressioni utilizzate per qualificare e precisare il titolo della prestazione stessa. (Nella specie, intervenuta fra il datore di lavoro ed alcuni lavoratori una transazione con la quale il primo si era obbligato a pagare ai secondi una somma di denaro con la precisazione che si trattava di "somme nette" corrisposte "a titolo risarcitorio e di transazione novativa", il datore di lavoro, richiesto dall'INPS di pagare i contributi previdenziali sulle somme così erogate, aveva agito nei confronti dei lavoratori per il recupero della quota contributiva su di essi gravante, assumendo che la traslazione del rischio di eventuali pretese dell'ente previdenziale era rimasta estranea alla transazione. Il giudice di merito, rilevando l'inequivocità della espressione "somme nette" e la non contraddittorietà di tale qualificazione con il titolo risarcitorio per cui esse venivano corrisposte, ha rigettato la domanda, con decisione che la S.C. ha confermato enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)