Sez. 3, Sentenza n. 19139 del 29/09/2005 (Rv. 587269 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione - Ritardo conseguente a permanenza nel godimento della cosa di persone diverse dal conduttore - Prova liberatoria di quest'ultimo in ordine alla responsabilità per inadempimento - Oggetto - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Qualora la prestazione di restituzione di cui all'art. 1591 del codice civile non abbia luogo in quanto nel godimento della cosa rimangono, dopo la cessazione del rapporto, persone diverse dal conduttore, quest'ultimo, al fine di liberarsi dalla responsabilità per inadempimento a norma dell'art. 1218 cod. civ., deve provare che l'immissione di tali persone nel godimento della cosa locata non è intervenuta a causa del suo comportamento. Altrimenti deve provare di aver esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere l'estromissione delle predette persone dal godimento della cosa, senza raggiungere il risultato richiesto. (Fattispecie in cui il Comune conduttore aveva immesso a titolo di comodato gratuito nel godimento degli appartamenti locati alcune famiglie di sfollati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)