Sez. 4, Sentenza n. 306 del 05/02/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207785 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI | Omessa notificazione all'imputato - Nullità - Rinnovazione - Competenza - Del giudice - Esclusione - Del PM - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI
La disposizione di cui all'art. 143 delle norme di attuazione al cod. proc. pen. - la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice (e che si applica anche al processo pretorile) - non opera qualora si sia verificata una nullità che abbia inciso sul passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio - come nel caso di una nullità della citazione. Ciò in quanto la rinnovazione della citazione da parte del giudice comporterebbe un'ingiustificata preclusione per l'imputato all'esercizio delle facoltà relative ai procedimenti speciali.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)