Sez. 4, Sentenza n. 3200 del 19/12/1996 Cc. (dep. 16/01/1997) Rv. 206444 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI | Omessa notificazione all'imputato - Nullità - Rinnovazione della citazione - Competenza del giudice - Esclusione - Competenza del pubblico ministero - Sussistenza.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI
La rimozione della citazione a giudizio dell'imputato spetta al Pubblico ministero - e non al giudice ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen. - quando la necessità della stessa derivi da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalle indagini preliminari al giudizio e, quindi, dall'iniziativa del p.m. a quella del giudice. In tal caso la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo è precisamente l'effetto ricollegato dall'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. alla nullità (fattispecie relativa a nullità del decreto di citazione per omessa notificazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)