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Sez. L, Sentenza n. 2365 del 18/05/1989 (Rv. 462786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - PRECEDENTE SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE CAUTELARE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - PRECEDENTE SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE CAUTELARE - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché il provvedimento di sospensione cautelare del lavoratore subordinato ha carattere strumentale rispetto alla procedura disciplinare instaurata (od instauranda) dal datore di lavoro, la pendenza del procedimento penale non può dar luogo alla sospensione cautelare del lavoratore che vi sia sottoposto, ancorché espressamente prevista dalla disciplina collettiva, se i fatti perseguiti penalmente siano già stati sanzionati mediante provvedimento disciplinare del datore di lavoro (nella specie: sospensione dal servizio e dalla retribuzione). (V 2563/88, mass n 458296; (V 4432/87, mass n 453160).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)