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Sez. 2, Sentenza n. 799 del 06/02/1979 (Rv. 396976 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - CONDIZIONI - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L'USUCAPIONE DI UN BENE IMMOBILE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DELLA LEGGE N 346 DEL 1976 - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELL'USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETA RURALE INTRODOTTA DALLA LEGGE PREDETTA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396976-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - CONDIZIONI - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L'USUCAPIONE DI UN BENE IMMOBILE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DELLA LEGGE N 346 DEL 1976 - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELL'USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETA RURALE INTRODOTTA DALLA LEGGE PREDETTA - INAMMISSIBILITA.*

Lo ius superveniens spiega efficacia nei giudizi in corso solo quando la controversia da decidere alla stregua della nuova regolamentazione giuridica rifletta un rapporto che gia costituisca oggetto del giudizio e in ordine al quale non incida la preclusione di cui all'art 345 cod proc civ: non puo essere domandata, percio, per la prima volta in appello, nel giudizio per la normale usucapione di beni immobili, l'usucapione speciale per la piccola proprieta rurale, a norma dell'art 1159 bis cod civ, introdotto dall'art 1 della sopravvenuta legge 10 maggio 1976, n 346, in quanto essa e fondata su una causa petendi diversa e basata su presupposti di fatto da accertare ex novo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)