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Sez. 2, Sentenza n. 2739 del 04/05/1982 (Rv. 420612 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA NORMALE USUCAPIONE DI BENI IMMOBILI - DEDUZIONE, PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO, DELL'USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA EX ART. 1159 BIS COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA NORMA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420612-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA NORMALE USUCAPIONE DI BENI IMMOBILI - DEDUZIONE, PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO, DELL'USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA EX ART. 1159 BIS COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA NORMA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

Non può essere domandata per la prima volta in appello, nel giudizio per la normale usucapione di beni immobili, l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, a norma dell'art. 1159 bis cod. civ., introdotto dall'art. 1 legge 10 maggio 1976 n. 346, in quanto essa è fondata su una causa petendi diversa e basata su presupposti di fatto da accertare ex novo. Nè al riguardo può rilevare che tale normativa sia sopravvenuta nel giudizio di appello, atteso che lo ius superveniens spiega efficacia nei giudizi in corso solo quando la controversia da decidere alla stregua della nuova regolamentazione giuridica rifletta un rapporto che già costituisce oggetto del giudizio ed in ordine al quale non incida la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ.. (V 4058/78, mass n 393664; (Conf 799/79, mass n 396976).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 bis, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)