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Sez. 2, Sentenza n. 11293 del 16/05/2007 (Rv. 596689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento - "Causa petendi" - Identificazione con il diritto azionato - Configurabilità - Conseguenze - Acquisto per usucapione abbreviata - Allegazione nel corso del giudizio di primo grado o in appello - Domanda nuova rispetto a quella iniziale di usucapione ordinaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, che sono individuati solo in base al loro contenuto (con riferimento cioè, al bene che ne costituisce l'oggetto), la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Pertanto, l'allegazione in appello (e a più forte ragione nel corso del giudizio di primo grado) dell'acquisto per usucapione abbreviata non costituisce domanda nuova rispetto a quella di usucapione ordinaria inizialmente proposta con riferimento allo stesso bene, poiché -indipendentemente dalla necessità di provare ulteriori elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva - viene rivendicato il medesimo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)