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Sez. 2, Sentenza n. 1702 del 17/05/1969 (Rv. 340695 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE - ESTREMI - ACCESSORIETA RISPETTO ALL'OBBLIGAZIONE DI CONSEGNARE - DOVERE DI PROTEZIONE - LIMITI - FURTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340695-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE - ESTREMI - ACCESSORIETA RISPETTO ALL'OBBLIGAZIONE DI CONSEGNARE - DOVERE DI PROTEZIONE - LIMITI - FURTO - INCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 1177 cod.civ. l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. Tale Obbligo non si presenta come l'oggetto principale ed assorbente della prestazione, sibbene come attivita accessoria e connessa con quella principale e consiste nell'impegno di mantenere la cosa determinata nello stesso stato in cui si trovava al momento in cui la si ebbe in detenzione, evitando non solo le azioni od omissioni personali ma anche, in esplicazione del C.d. dovere di protezione, gli accadimenti esterni, tra cui anche il furto, che possono determinarne la perdita, il perimento o il deterioramento. (nella specie e stato ritenuto che non fossero esonerati da responsabilita per mancata riconsegna di alcuni capi di bestiame i contraenti che, in esecuzione di un contratto atipico agrario, li avevano ricevuti per condurli al pascolo ed ai quali erano stati rubati da terzi per negligenza nella custodia da parte dei detentori).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)