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Sez. U, Sentenza n. 6719 del 12/11/1983 (Rv. 431435 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - INCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431435-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - INCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli enti ospedalieri, i quali, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132, con struttura ed organizzazione improntata a criteri pubblicistici, operano nel campo della tutela sanitaria, come strumenti essenziali dello stato e delle regioni, nonché con l'intervento finanziario e sotto il penetrante controllo dei medesimi, hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di detti enti ospedalieri integra un rapporto di pubblico impiego, e che le controversie ad esso inerenti, ivi comprese quelle a contenuto patrimoniale, le quali trovino titolo immediato e diretto nel rapporto medesimo e nelle norme che lo regolano, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 33/81, mass n 410421; (V 1865/77, mass n 385587).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)